Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni ...

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Unione-tipografico-editrice, 1900
 

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Page 172 - Per la dissoluzione della Camera dei deputati le libertà del paese non corrono rischio veruno. Esse sono tutelate dalla venerata memoria di Re Carlo Alberto, mio padre; sono affidate all'onore della Casa di Savoia; sono protette dalla religione de...
Page 211 - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle camere.
Page 889 - Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione. Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.
Page 100 - Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia. Disposizioni comuni alle due Camere Art. 48 Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale e gli atti ne sono interamente nulli.
Page 933 - Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'Autorità amministrativa.
Page 173 - L'onore del paese, la religione del mio giuramento volevano insieme che venisse fedelmente eseguito senza doppiezza o cavilli. I miei ministri ne chiedevano l'assenso alla Camera, che, apponendovi una condizione, rendeva tale assenso inaccettabile, poiché distruggeva la reciproca indipendenza dei tre Poteri, e violava così lo Statuto del Regno. Io ho giurato mantenere in esso giustizia, libertà nel...
Page 188 - La Camera elettiva e il Senato vitalizio debbono cooperare attivamente alla legislazione, ed inoltre sindacare sempre, discutere e frenare gli atti e l'indirizzo del Governo, mediante la loro azione tanto sui ministri responsabili, quanto sulle leggi e sui bilanci da loro presentati. Ma essi non debbono esercitare, né direttamente né per mezzo di uno o più...
Page 701 - Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di Un paese straniero , e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume DEL REGNO D'ITALIA LIBRO PRIMO.
Page 37 - In presenza di Dio io giuro di osservare lealmente lo Statuto, di non esercitare l'autorità reale che in virtù delle leggi ed in...
Page 173 - Queste promesse, questi giuramenti li adempio disciogliendo una Camera divenuta impossibile, li adempio convocandone un'altra immediatamente ; ma se il paese, se gli elettori mi negano il loro concorso, non su me ricadrà ormai la responsabilità del futuro, e nei disordini che potessero avvenire, non avranno a dolersi di me, ma avranno a dolersi di loro...

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